Voluntary disclosure – Autodenuncia per investimenti detenuti all‘estero

Voluntary disclosure – Autodenuncia per investimenti detenuti all‘estero

In base all’attuale quadro normativo, entro il 30 settembre 2015 i contribuenti possono dichiarare, mediante autodenuncia, investimenti detenuti all’estero o redditi prodotti all’estero e non regolarmente dichiarati in Italia. È opportuno precisare che tale autodenuncia (“voluntary disclosure”) non è un condono fiscale, né uno scudo fiscale. Infatti, a differenza di detti ultimi istituti, le imposte devono essere corrisposte in piena misura. Sono tuttavia previste delle riduzioni per le sanzioni fiscali, amministrative e penali.

A seguito delle ultime modifiche legislative, l’evasione fiscale all’estero sta divenendo sempre più difficile da realizzare, nonché rischiosa e onerosa. In questo quadro, particolarmente importanti appaiono le seguenti convenzioni e accordi: il nuovo modello standardizzato di convenzione OCSE contro le doppie imposizioni del luglio 2014, il recente accordo internazionale sullo scambio di informazioni (TIEA – Tax Information Exchange Agreements), i numerosi accordi bilaterali che l’Italia ha stipulato con diversi ex-paradisi fiscali (Isole Cook, Jersey – Isole del Canale, Bermuda, Guernsey, Isola di Man, Gibilterra, Isole Cayman), così come le direttive UE 2014/107 e 2014/48 aventi ad oggetto lo scambio automatico di informazioni in ambito fiscale.

A partire dall’anno 2017, con riferimento all’anno 2016, le informazioni relative ai conti correnti bancari detenuti da residenti all’estero saranno comunicate in automatico, in questo modo sarà di fatto abrogato il segreto bancario, anche in diversi c.d. “paradisi fiscali”, che hanno sottoscritto gli accordi FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act).

La stampa specializzata è quindi concorde nell’evidenziare che l’autodenuncia (voluntary disclosure) è forse l’ultima possibilità per sanare la propria posizione. Chi non ne usufruirà, molto probabilmente non avrà altre occasioni per regolarizzare investimenti e redditi detenuti o provenienti dall’estero. La scadenza del 30 settembre 2015 verrà presumibilmente prorogata. Infatti le ultime modifiche normative sono attese per la fine di giugno e, nonostante ufficialmente l’Amministrazione Finanziaria lo neghi, una proroga della scadenza è quasi certa. In effetti l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare n° 10/E del 13 marzo 2015 con le prime istruzioni operative, ma non se è esposta più di tanto, in attesa delle suddette modifiche.

 

  1. Natura dell‘autodenuncia (Voluntary disclosure)

Si tratta essenzialmente della possibilità, per i periodi fiscali per i quali non sono prescritti i termini dell’accertamento, di dichiarare volontariamente:

- investimenti detenuti all’estero e  relativi proventi,

- redditi nazionali non dichiarati.

Di seguito si dovrà provvedere al pagamento delle relative imposte, quali Irpef, Ires, Irap, IVA, ritenute alla fonte e, contributi previdenziali.

Per incentivare l’autodenuncia, sono state inasprite le sanzioni per evasione fiscale. È stata introdotta la nuova fattispecie del reato di autoriciclaggio e stabilite sanzioni amministrative per reati finanziari riconducibili alle persone giuridiche. La fattispecie dell’autoriciclaggio di denaro si perfeziona quando i contribuenti immettono nell’esercizio dell’attività propri flussi finanziari illeciti. Per questi tipi reati non è prevista la prescrizione, perché è l’utilizzo del denaro illecito stesso che perfeziona il reato.

 

  1. Oggetto dell’autodenuncia

L’autodenuncia per investimenti detenuti all’estero viene trattata in modo separato rispetto all’autodenuncia per attività detenute in Italia. Nella prima fattispecie sono compresi gli investimenti detenuti all’estero e i relativi introiti (normalmente interessi, dividendi e affitti). L’autodenuncia non può essere parziale (deve essere indicato tutto) e deve tenere conto di eventuali redditi prodotti in Italia non dichiarati.

2.1 Il presupposto dell’emersione di investimenti detenuti all’estero (voluntary internazionale) è la violazione degli obblighi in materia di monitoraggio fiscale (Modello RW). Trattandosi di violazioni relative al modulo RW, la procedura di emersione riguarda solo le persone fisiche, le società semplici e i soggetti ad esse equiparati e gli enti non commerciali, compresi i trust residenti. Un secondo presupposto è dato dalla residenza nel territorio nazionale ovvero dall’obbligo di assoggettamento alle imposte in Italia (solo in questo caso è dovuta la compilazione del modello RW). Oggetto della dichiarazione sono gli investimenti e tutte le attività di natura finanziaria costituiti o detenuti all’estero e gli introiti da essi derivanti (proventi che hanno contribuito alla formazione degli investimenti detenuti all’estero e introiti derivanti dagli investimenti detenuti all’estero), come anche i redditi prodotto nel territorio nazionale. Gli investimenti detenuti all’estero possono essere formati da beni immobili e relativi diritti reali, oggetti preziosi e opere d’arte, imbarcazioni o navi da diporto o altri beni mobili, diverse forme di investimento finanziario, tra le quali conti correnti bancari, libretti di risparmio, partecipazioni, obbligazioni e, altri titoli di credito, come le assicurazioni sulla vita. Non ci sono indicazioni relativamente alle cassette di sicurezza.

I redditi derivanti da investimenti detenuti all’estero, da assoggettare a imposta, devono essere indicati in modo analitico. Solo per investimenti finanziari fino a un valore di due milioni di Euro è prevista l’opzione per una determinazione forfetaria dei rendimenti. Tale forfettizzazione dovrà essere applicata per tutti i periodi d’imposta. Con tale sistema i rendimenti sono calcolati applicando la percentuale del 5% al valore complessivo della relativa consistenza alla fine dell’anno e, la relativa imposta è determinata applicando l’aliquota del 27%. (l’onere fiscale derivante è quindi pari all’1,35% all’anno).

2.2 L’emersione interna (voluntary nazionale) riguarda le omissioni relative ai redditi prodotti nel territorio nazionale che non dipendono da eventuali investimenti detenuti all’estero (nessuna violazione del quadro RW). Questo tipo di autodenuncia riguarda principalmente le società che hanno prodotto redditi, non dichiarati, che hanno concorso alla formazione degli investimenti detenuti all’estero. I presupposti per questo tipo di autodenuncia e la relativa convenienza, rispetto alle disposizioni attualmente vigenti in materia (ravvedimenti), sono al momento da chiarire.

 

  1. Ambito soggettivo

La voluntary disclosure interessa innanzitutto le persone fisiche e gli enti non commerciali che hanno detenuto investimenti all’estero non indicandoli correttamente nel modello RW e non dichiarando i redditi prodotti da tali investimenti.

Come detto, possono usufruire dell’autodenuncia anche società e altri soggetti passivi d’imposta che non hanno dichiarato redditi prodotti nel territorio nazionale, che hanno concorso alla formazione degli investimenti detenuti all’estero. Presupposto è la residenza in Italia. La residenza però non deve obbligatoriamente sussistere al momento dell’autodenuncia. È sufficiente che il soggetto abbia avuto la residenza in Italia in uno dei periodi d’imposta oggetto di voluntary disclosure i cui termini per l’accertamento non siano ancora scaduti. L’autodenuncia può anche essere presentata dagli eredi per il patrimonio ereditato detenuto all’estero dal de cuius, ma anche per il proprio patrimonio detenuto all’estero (redditi non dichiarati derivanti dall’eredità).

 

  1. Orizzonte temporale applicativo - periodi di imposta interessati

La dichiarazione è dovuta per tutti i periodi d’imposta i cui termini di accertamento non siano ancora scaduti, compreso l’anno 2013. Per quanto riguarda le dichiarazioni dei redditi già presentate, l’autodenuncia è da presentare per i periodi d’imposta compresi tra il 2010 e il 2013. Per quanto riguarda il quadro RW bisogna considerare i periodi d’imposta decorrenti dal 2009. Per gli investimenti detenuti all’estero nei periodi d’imposta “prescritti” (prima dell’anno 2010 o 2009) non è obbligatoria l’indicazione della provenienza di tal investimenti, ferma restando la necessità di fornire la prova dell’esistenza stessa degli investimenti detenuti all’estero prima dell’anno 2010 o 2009.

La situazione si complica in caso di commissione di reati tributari, i quali, in base alle norme vigenti, comportano il raddoppio dei termini per l’accertamento. Si configura reato fiscale, per esempio, l’omessa dichiarazione di redditi da cui derivino imposte non versate per Euro 50.000 (fino al 17.9.2011 la soglia era pari a ca. Euro 103.000). In casi di reato tributario i termini per l’accertamento decadono il 31 dicembre dell’ottavo anno successivo all’anno in cui è stata presentata la dichiarazione dei redditi (il periodo d’imposta 2003, se la dichiarazione dei redditi è stata presentata entro i termini, si considera “prescritto” alla fine dell’anno 2012). È previsto il raddoppio dei termini ordinari in presenza di illeciti collegati al possesso di attività in uno Stato “black list”. In base a detta presunzione, si considerano costituiti con redditi sottratti a tassazione, gli investimenti costituiti o detenuti in Stati “black list”, in violazione degli obblighi di monitoraggio.

A riguardo si attendono entro giugno alcune modifiche legislative. Solo in quel momento si potrà verificare se la procedura è dovuta dall’anno 2004 o dall’anno 2009.

 

  1. Sanzioni

Con la richiesta di accesso alla procedura, le sanzioni amministrative saranno ridotte come segue:

  • per omissioni del quadro RW, alla metà;
  • per redditi non dichiarati, a un quarto.

Ciò significa che le sanzioni amministrative relative al quadro RW sono dovute nella misura dell’1,5% del valore dell’investimento detenuto all’estero, per anno e, nella migliore delle ipotesi, nel caso cioè di adesione immediata, la sanzione viene ridotta ulteriormente a un sesto (quindi nella misura dello 0,25% annuo). Per le altre omissioni, le sanzioni amministrative sono dovute nella misura del 75% delle imposte omesse e, nella migliore delle ipotesi, nel caso cioè di adesione immediata, ridotte ulteriormente a un sesto (quindi pari al 12,5% delle imposte dovute).

Tenendo conto delle imposte sui redditi, dell’IRAP e dell’IVA si arriva, nonostante la riduzione delle sanzioni, a importi considerevoli; secondo le prime stime, il carico complessivo può arrivare a rappresentare fino all’80% degli investimenti detenuti all’estero. Tenendo però conto delle sanzioni penali, la procedura di voluntary disclosure può essere comunque interessante.

 

  1. Preclusioni all’accesso alla procedura

La procedura di collaborazione volontaria è preclusa se il contribuente ha avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell’inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali, per violazione di norme tributarie. Le richieste di indagini finanziarie rivolte agli intermediari finanziari non costituiscono causa di preclusione; cosi come i controlli formali automatizzati delle dichiarazioni dei redditi (p.es. avvisi di irregolarità e cartelle di pagamento).

 

  1. Comunicazione

In pratica la comunicazione deve indicare tutti gli investimenti e tutte le attività di natura finanziaria costituiti o detenuti all’estero, anche indirettamente o per interposta persona, i redditi impiegati per costituire/acquistare le suddette attività, i redditi derivanti dagli investimenti detenuti all’estero e, gli eventuali redditi non dichiarati in Italia. Spetta all’Agenzia delle Entrate richiedere eventuale ulteriore documentazione e determinare l’ammontare delle imposte e delle sanzioni dovute. Contrariamente a quanto previsto in passato, non è quindi il contribuente che autonomamente determina imposte e sanzioni da versare. Il contribuente viene invitato per discutere in contraddittorio con l’Agenzia delle Entrate. Se il contribuente aderisce all’invito al contraddittorio può ridurre le sanzioni ad un sesto o, a un terzo, in caso di istanza di accertamento con adesione

 

Queste sono le prime indicazioni, non appena verranno approvate le modifiche legislative annunciate, Vi informeremo nel dettaglio.

Cordiali saluti

Dr. Josef Vieider

scarica qui la circolare C-24-12.05.2015 Voluntary Disclosure